Questo sito web utilizza i cookies.
Casi Studio

05
Il Consiglio di Stato accoglie la questione di costituzionalità sul divieto di essere assistiti da un avvocato nei procedimenti disciplinari della PS

Lo studio legale Landi & Pappalardo ha recentemente assistito un sostituto commissario della Polizia di Stato destinatario di un provvedimento di destituzione dal servizio in seguito a procedimento disciplinare.

A tutela dei diritti dell’appartenente all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è stato proposto dapprima ricorso al TAR Lazio e, successivamente, appello al Consiglio di Stato, impugnando il provvedimento di destituzione dal servizio sotto plurimi profili.

‍

In particolare, si è preliminarmente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 737/1981 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente all’appartenente alla Polizia di Stato, sottoposto a procedimento disciplinare diretto all’applicazione della sanzione della destituzione, di farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato del libero foro.

‍

Differentemente dall’art. 1370, comma 3 bis, del d.lgs. n. 66/2010 (codice militare), che riconosce per le altre forze dell’ordine a ordinamento militare (Esercito, Marina, Guardia di Finanza, Carabinieri), il diritto, nei procedimenti disciplinari di stato, di farsi assistere da un avvocato del libero foro, la disposizione censurata prevede che l’appartenente al corpo di Polizia di Stato abbia solamente la facoltà “di farsi assistere da un difensore appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza”.

‍

Tale situazione determina una ingiustificata disparità di trattamento non sorretta né da una motivazione ragionevole né da particolari esigenze che giustifichino una normativa più restrittiva per gli appartenenti alla Polizia di Stato, in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione e del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.

Con ordinanza pubblicata il 02/10/2026, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost.

‍

Invero, pur dando atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 182/2008, aveva dichiarato non fondata un’analoga questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 20,comma 2, d.P.R. n. 737/1981, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le modifiche normative successive abbiano inciso profondamente sul quadro normativo di riferimento, inducendo il Collegio a dubitare della ragionevolezza dell’esclusione per gli appartenenti alla Polizia di Stato del diritto di difesa tecnica nell’ambito di procedimenti di destituzione:

‍“L’art. 1, comma 1, lett. dd), d.lgs. n. 173/2019, ha inserito all’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010 (codice militare) il seguente comma 3 bis: “Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”. […]

Tenuto conto dell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 66/2010, la novità normativa consente la nomina di un difensore nei procedimenti disciplinari più gravi per tutte le forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. […]

Pertanto, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto che, in presenza di sanzioni disciplinari particolarmente gravi e che incidono sensibilmente sullo stato dell’incolpato (in particolare, sospensione e rimozione), l’interesse dell’appartenente all’ordinamento militare ad essere difeso sin dal procedimento amministrativo da un soggetto qualificato esterno all’amministrazione (e pertanto anche meno influenzabile e privo di soggezione) e dotato di specifiche competenze tecnico – giuridiche debba prevalere sulle esigenze che in passato avevano condotto a circoscrivere ai soli appartenenti all’amministrazione militare i soggetti che potevano prestare assistenza all’incolpato. […]

Se questa è la ratio della previsione della difesa tecnica nel giudizio disciplinare, strumentale a rafforzare il diritto di difesa procedimentale del dipendente, questo collegio ritiene irragionevole la sua mancata estensione anche al Corpo della Polizia di Stato in relazione alla sanzione della destituzione atteso che:

‍

- la sanzione della destituzione determina effetti estintivi del rapporto, e quindi pesantemente incidenti sullo stato del dipendente, al pari della rimozione;

‍

- nella Polizia di Stato non sembrano esservi specifiche esigenze corporative e di tutela della riservatezza, più rilevanti di quelle dell’ordinamento miliare, tali da giustificare il permanere della limitazione di cui all’art. 20 d.P.R. n. 737/1981;

‍

- anzi, secondo il collegio, la circostanza che il Corpo della Polizia di Stato costituisca una forza di polizia ad ordinamento civile è idonea a rendere ancora più irragionevole l’esclusione della partecipazione al procedimento disciplinare di soggetti esterni all’amministrazione.

‍

Tale ultima affermazione trova conferma nella circostanza che le disposizioni relative ad altre forze di polizia ad ordinamento civile, seppure non ritenute comparabili con la Polizia di Stato dalla sentenza della Corte cost. n. 182/2008, prevedono comunque da tempo la possibilità di assistenza da parte di un avvocato del libero foro per tutte le sanzioni disciplinari applicabili.”

‍

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto la questione sollevata e rimesso gli atti alla Corte costituzionale “per la soluzione dell’incidente di costituzionalità”, che sarà decisivo per stabilire se, nei procedimenti disciplinari diretti alla destituzione, anche agli appartenenti alla Polizia di Stato sarà garantito il diritto di farsi assistere da un avvocato del libero foro, al pari di quanto già previsto in altri settori dell’ordinamento.

‍

Le pronunce di incostituzionalità della Consulta, infatti, incidono profondamente sul diritto vivente, concorrendo a plasmare l'evoluzione storica dell’ordinamento italiano, in aderenza ai principi fondamentali sanciti nella Carta Costituzionale.

‍

La decisione del Consiglio di Stato conferma la competenza e la dedizione dello studio Landi & Pappalardo nell’affrontare questioni legali complesse, con scrupolosa attenzione nel rendere effettiva per i propri assistiti l’applicazione dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Leggi il provvedimento
Leggi il provvedimento
Il Consiglio di Stato accoglie la questione di costituzionalità sul divieto di essere assistiti da un avvocato nei procedimenti disciplinari della PS