05Trasferimento ex lege n. 104/1992: il TAR Valle d’Aosta accoglie il ricorso del dipendente pubblico avverso il diniego di concessione del beneficio
Lo studio Landi & Pappalardo ha recentemente assistito un viceispettore della Polizia di Stato, titolare dei benefici ex l. 104/1992 per l’assistenza di familiare con invalidità al 100%, avverso il provvedimento di rigetto adottato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di assegnazione ad una sede di servizio più vicina alla residenza del familiare assistito.
A tutela dei diritti del dipendente pubblico è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente competente, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento amministrativo, ritenuto illegittimo sia per vizi del procedimento che per errata applicazione della legge, atteso che la motivazione del diniego era stata giustificata dalla presenza in loco di altro familiare idoneo a prestare assistenza alla persona disabile.
In data 29/01/2024, il T.A.R. Valle d’Aosta ha pronunciato la sentenza n. 8/2024 con cui ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento amministrativo impugnato, ritenendo fondati entrambi i motivi ed illegittimo l’atto dell’Amministrazione per le seguenti ragioni:
· Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990:
Il T.A.R. ha sancito che “anche nella materia de qua il provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere preceduto dal preavviso di cui all’art. 10-bis, legge n. 241/1990” e non avendo il Ministero comunicato al dipendente il preavviso di rigetto, come previsto dalla legge, ha impedito un adeguato contraddittorio;
· Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992:
Il T.A.R. ha evidenziato come la motivazione del rigetto dell’istanza del dipendente era insufficiente e non corrispondente ai presupposti normativi, poiché fondata esclusivamente dalla presenza di un altro familiare del disabile: “l’esistenza di altri congiunti del disabile (diversi dal richiedente il trasferimento) non costituisce un presupposto sufficiente a legittimare il diniego, dovendo l’Amministrazione: (a) valutare l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale; (b) motivare specificamente in ordine alle esigenze organizzative che non consentono il trasferimento, evidenziando il pregiudizio effettivo per l’azione amministrativa che conseguirebbe all’accoglimento della richiesta. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alle specifiche esigenze organizzative ed è, pertanto, illegittimo anche sotto tale profilo.”
Il T.A.R. Valle d’Aosta, pertanto, ha riconosciuto che il Ministero non aveva rispettato il principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo, violando così l'art. 10-bis della legge n.241/1990, e che, al contempo, aveva adottato il provvedimento senza motivare il rigetto dell’istanza in ordine alle specifiche esigenze organizzative dell’Amministrazione che impedivano il trasferimento, violando così l’art. 33 della legge n. 104/1992.
La sentenza del T.A.R. ha sancito ancora una volta, innestandosi sulla scia di una giurisprudenza oramai consolidata, che l’attività dell’Amministrazione deve essere orientata alla partecipazione dei cittadini nella formazione dei provvedimenti amministrativi e che, in mancanza di esigenze amministrative contrarie, i diritti dei lavoratori che assistono familiari con disabilità non possono essere compressi ma devono essere garantiti e salvaguardati.
L’esito favorevole del giudizio ha affermato il rigore giuridico e la sensibilità umana profusi nella vicenda dallo Studio Legale Landi & Pappalardo, ottenendo l’annullamento di un provvedimento ingiusto e l’applicazione di principi fondamentali in tema di partecipazione procedimentale e tutela delle persone con disabilità.


