01Il Tribunale di Milano accoglie ricorso ex art. 700 c.p.c. del lavoratore: Licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo
Lo studio legale Landi & Pappalardo ha recentemente assistito il dipendente di un’azienda operante nel settore energetico che aveva subito il licenziamento disciplinare a seguito della contestazione dell’approvazione di alcuni ordini di acquisto in favore di un’altra società, ritenuti illegittimi dal datore di lavoro.
A tutela dei diritti del lavoratore è stato proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Milano, al fine di ottenere l’adozione di un provvedimento d’urgenza che disponesse la sospensione e/o la revoca del licenziamento disciplinare, con la conseguente reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.
In seguito ad una corposa istruttoria, che ha visto l’audizione di diversi sommari informatori, il Tribunale di Milano, in data 18/07/2025,ha pronunciato l’ordinanza con cui ha accolto integralmente il ricorso ex art. 700 c.p.c., dichiarando illegittimo il licenziamento impugnato per l'insussistenza dei fatti materiali contestati al lavoratore e riconoscendo la sussistenza dei seguenti presupposti:
· Fumus boni iuris: l’illegittimità del licenziamento ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 23/2015, in quanto “All’esito dell’istruttoria, deve ritenersi che i fatti contestati non siano sussistenti. Tutti i sommari informatori hanno dato piena conferma circa la piena regolarità degli ordini di acquisto, approvati dal ricorrente, e delle relative fatture, dando specificatamente atto dell’avvenuta esecuzione delle opere e dei servizi sottesi”;
· Periculum in mora: ritenendo “evidenti anche le ragioni di urgenza dedotte in ricorso”, individuate nel pregiudizio grave ed irreparabile ad un’adeguata retribuzione ex art. 36 Cost. derivante dal licenziamento, che aveva causato l’immediata privazione per il dipendente dell’autovettura aziendale e dell’alloggio nonché, più in generale, un danno economico e personale significativo, non solo per il ricorrente, ma anche per il proprio nucleo familiare composto anche da una minore da un figlio non autosufficiente economicamente.
Avverso tale ordinanza, il datore di lavoro ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., deducendo l’erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
Tuttavia, con decreto del 25/08/2025 il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha rigettato integralmente il reclamo promosso dalla società, rilevando che “le argomentazioni formulate dalla parte reclamante non sono idonee a scalfire la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo Giudice per come emersa dall’istruttoria e dalla documentazione in atti”.
Il Tribunale, pertanto, ha confermato integralmente l’ordinanza impugnata, rimarcando la sussistenza sia del requisito del fumus (“come rilevato dal primo Giudice, la prova dei fatti fondanti il licenziamento, ai sensi dell’art. 5 legge n. 604/1966, incombe sul datore di lavoro, e deve concordarsi che allo stato tale onere non sia stato assolto e che sussista l’apparenza del diritto a salvaguardia del quale è stata chiestala tutela”), che di quello del periculum, in quanto la situazione emersa è “idonea a determinare un pregiudizio imminente e più grave di quello normalmente connesso alla perdita del posto di lavoro, anche tenendosi conto dell’(eventuale) percezione della NASPI”.
I provvedimenti del Tribunale di Milano rappresentano due importanti precedenti in materia di licenziamenti illegittimi, collocandosi in un contesto di forte fermento normativo e sociale che, sin dalla promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970, non ha mai cessato di animare il dibattito giuridico nazionale e il cui il tema è tornato al centro dell’attenzione anche a seguito del recente referendum abrogativo della primavera del 2025.
Il caso conferma la professionalità e la competenza dello studio Landi & Pappalardo nel fornire assistenza legale tempestiva e incisiva in contesti di alta complessità, garantendo ai propri assistiti una tutela piena, immediata e soddisfacente.
L’esito favorevole della controversia, sia in primo grado che in fase di reclamo innanzi al medesimo Tribunale in composizione collegiale, conferma la solidità dell’impostazione difensiva adottata dallo Studio che ha saputo valorizzare tanto i profili giuridici del caso, quanto le delicate ricadute personali e familiari, assicurando una risposta immediata ed efficace anche in un quadro normativo estremamente volubile come quello del diritto del lavoro.